MARGHERITA DI SAVOIA - Le consigliere comunali del “Gruppo misto” Elena Muoio e Rosa Scognamiglio hanno scritto al sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto; al presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Napoletano; al segretario generale del Comune salinaro, Rosa D’Alterio; e per conoscenza al Ministero dell’Interno (Dipartimento affari interni e territoriali) e al Prefetto della BAT, Emilio Sensi; per richiedere l’applicazione dell’art.43 D.L.vo 267 del 18.08.2000 riguardante il diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili all’espletamento del mandato, con particolare riferimento all’accesso al protocollo informatico del Comune (anche contabile); al rilascio di copie di documenti, senza limitazioni; all’uso di idonei locali nella sede comunale e di apparecchiature tecniche necessarie. Di seguito il testo integrale della missiva.
«I sottoscritti consiglieri comunali di minoranza in carica, Avv. ELENA MUOIO e la Dott.ssa ROSA SCOGNAMIGLIO, in applicazione all’art.43 - Diritti dei consiglieri - del D.L.vo 267/2000, che riconosce a questi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili all’espletamento del mandato, nonché l’applicazione della legge 7 agosto 1990, n.241, CHIEDONO alle SS.LL. affinché ai sottoscritti venga concesso quanto segue:
1) accesso al protocollo informatico gestionale del Comune, anche contabile, per la sola presa visione.
A tal proposito, si precisa che si è espressa favorevolmente la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, con pareri in data 3 febbraio 2009, 16 marzo 2010, 25 maggio 2010 e 22 febbraio 2011, ove ha ribadito l’accessibilità del consigliere comunale al sistema informatico dell’ente tramite utilizzo di apposita password, ferma restando la responsabilità della segretezza della password di cui il consigliere è stato messo a conoscenza (art.43 -2° comma-TUEL);
2) rilascio di copie di documenti, senza limitazioni, da parte degli Uffici e senza che i sottoscritti debbano spiegare le ragioni e/o motivazioni (Cds: n.6963/2010, n.4525 del 5.9.2014, che ha richiamato la innanzi sentenza 6963/2010, nonché il parere del 9 aprile 2014), pertanto il Sindaco e gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da consigliere comunale e le modalità di esercizio del proprio mandato;
3) applicazione dell’art.8, commi 8, 9 e 10 che così recitano: “a) per l’attività dei gruppi consiliari viene messo a disposizione idoneo locale nella sede comunale; b) fanno carico al bilancio comunale le spese dei gruppi consiliari per telefono, cancelleria, posta, telefax, fotocopiatrici, per l’uso di altre apparecchiature di riproduzione di documenti, per l’uso di strumenti telematici, informatici, ecc.; c) i gruppi consiliari possono fruire tramite la segreteria, dei servizi di documentazione di informazione e comunicazione”.
Evidenziato e considerato i pareri favorevoli in merito del Consiglio di Stato, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, nonché, il parere del Consiglio di Stato per quanto concerne l’applicabilità della normativa prevista dal D.P.C.M. n.200 del 26 gennaio 1996, recante il regolamento per la categoria di documenti dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso, il Supremo Consesso Amministrativo ha osservato che “le limitazioni poste da tale DPCM non possono applicarsi, in via analogica, ai consiglieri comunali, i quali, nella loro veste di componenti del massimo organo di governo del Comune, hanno titolo ad accedere anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il Comune è coinvolto nonché ai pareri legali richiesti dall’Amministrazione comunale, onde prenderne conoscenza e poter intervenire al riguardo”. (Cds: sez V 4.5.2004 n.2716).
Pertanto, i richiedenti invitano le SS.LL. a dare disposizioni di servizio ai responsabili dei servizi dell’Ente, nonché, l’esatto adempimento di quanto richiesto entro trenta giorni dal ricevimento della presente, ciò, onde permettere ai richiedenti di svolgere con il proprio mandato nelle migliori condizioni.
Giova precisare che in merito a quanto richiesto, il Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno più volte ha espresso pareri favorevoli per l’applicazione dell’art.43, comma 2- del TUEL 2000/267, per l’accesso agli atti, informazioni, accesso al protocollo ecc., ultimo parere in data 7 dicembre 2018.
Per quanto sopra esposto, i richiedenti chiedono, infine, al Sig. Prefetto affinché vigili per l’esatto adempimento da esaurirsi da parte delle Autorità locali in indirizzo per quanto richiesto.
Infine, i richiedenti dichiarano di essere a conoscenza e di essere tenuti al segreto d’ufficio nei casi previsti dalla legge, in relazione alle informazioni e alle notizie acquisite mediante l’accesso ai documenti sopra richiesti, nonché della tutela dei dati personali contenuti nei documenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n.675/1966 e del D.L.vo n.196/2003, come modificato ed integrato dal D.L.vo n.101/2018.
Cordialità.»
Redazione CorriereOfanto.it