MARGHERITA DI SAVOIA - «Sindaco, assessori: al patrimonio, allo sport, all’ambiente, commercio, attività produttive e consiglieri comunali di maggioranza e parte della minoranza nella maggioranza, siete BOCCIATI, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 16.11.2019 “Costituzione del diritto di superficie di porzione di area di circa mq.150 di proprietà comunale presso il campo sportivo “G. Piazzolla” Approvazione”. Votazione: 12 favorevoli, n.1 contrario (Muoio), astenuti n.2 (Cusmai e Labranca), prima della votazione è uscito dall’aula il consigliere Ronzino; avete approvato la costituzione per il diritto di superficie su un pezzo di terreno al CAMPO SPORTIVO COMUNALE, per anni trenta, in favore della società di telefonica WIND TRE SPA per un canone complessivo di euro 45.000,00, pari ad un canone annuo di euro 1.500,00.
A volte, l’astensione e/o l’uscita dall’aula consiliare prima della votazione e dopo aver ascoltato la discussione, può sembrare un modo “pilatesco” di fare politica.
Siete consci del canone lieve per una costituzione-concessione trentennale? Siete informati su eventuali danni di natura biologica che può provocare a lungo termine, non conoscendo lo sviluppo della materia che nel lungo periodo di costituzione-concessione può avere? Sieti consegnatari della futura conoscenza?
Il Sindaco, in Consiglio comunale, ha dichiarato e preso atto che la riduzione del nuovo canone applicato alla concessione tiene conto delle lamentele pervenute da parte della multinazionale concessionaria, WIND TRE SPA, stante la crisi di mercato del settore, la quale per difficoltà dello stesso ha chiesto la riduzione del canone in riferimento a quello precedente, che non è dato sapere visto che manca l’indicazione, non è riportato nella deliberazione su citata, pur essendo necessario indicarlo anche per consentire un raffronto. Il motivo di questa dimenticanza? Ci sono altri motivi? La dichiarazione del sindaco è riportata nella deliberazione, quindi, non un’invenzione propagandistica, stante la pesante crisi internazionale e dalla forte concorrenza nel settore delle comunicazioni. La richiedente non è concessionaria di una stazione radio, bensì di antenna telefonica, in quanto la crisi di mercato va riferito alle antenne radio.
La WIND TRE SPA che importo ha pagato alla società Alcatel Italia Spa per il subentro di quest’ultima quale ex concessionaria?
Dichiarate che la riduzione del canone è avvenuta in applicazione alle leggi, richiamate nella succitata deliberazione, e precisamente: Decreto legislativo 15.11.1993, n.507: “Revisione omissis dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni omissis”; Decreto legislativo 15.12.1997 n.446, art.63: “Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche omissis”; Decreto legislativo n.259 dell’1.8.2003, “Codice delle comunicazioni elettroniche”, art.93 “Le pubbliche amministrazioni, omissis, ed i comuni non possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”. Decreto Legislativo 15.2.2016 n.33, “attuazione omissis recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad altra velocità”. Orbene, queste leggi parlano di occupazione di suolo pubblico momentaneo per interramento cavi, attraversamenti stradali, costruzione di gallerie, posa di cavi sottomarini, ecc., per l’applicazione di tributi comunali Irap, Tosap/Cosap, ecc., quindi, non in riferimento a costituzione-concessione di area; infatti, alcuni comuni citati in giudizio da compagnie telefoniche le quali chiedevano la sola applicazione dell’Irap, Tosap/Cosap, ecc., sono usciti vittoriosi dalle cause, con condanne alle società di pagare l’affitto e non l’Irap e/o Tosap/Cosap. Leggasi tra l’altro le sentenze del Tribunale di Torino del 15.11.2018, del Tribunale di Lecce del 19.4.2019.
Amministrazione, capace di comprendere le difficoltà economiche di una multinazionale, ma incapace di comprendere le difficoltà dei commercianti locali, come si evince dall’approvazione dei nuovi regolamenti approvati nella stessa seduta consiliare e riguardanti i tributi locali, siete stati informati da chi di dovere o vi siete informati sugli atti propedeutici che debbano portare al rilascio della detta concessione? Siete informati sui campi elettromagnetici prodotti dai ripetitori che possono essere dannosi nel medio e lungo termine della concessione trentennale? Forse prevedete il futuro scientifico di questa materia? Avete considerato lo stato dei luoghi (campo sportivo comunale) frequentato dai ragazzi, come tali ancora più sensibili a certe esposizioni? Siete interessati a sapere e conoscere eventuali danni che possono verificarsi nel lungo periodo ed in considerazione dello sviluppo?
Sui ripetitori di telefonia mobile, a porre interrogativi vi è uno studio effettuato sui topi dal quale emerge un rischio persino entro soglie considerate “sicure”, studio condotto dall’Istituto Ramazzini di Bologna, attraverso il Centro studio di ricerca sul cancro “Cesare Maltoni” dello stesso Istituto.
In merito è stato rivolto un appello alle Nazioni Unite e all’OMS da oltre 200 scienziati indipendenti di 41 paesi diversi, nonché da quello di Friburgo firmato da 36.000 medici e scienziati di tutto il mondo. Quindi quali le precauzioni?
Non essendo note le informazioni tecniche riguardanti la potenza di tale impianto e le condizioni di sicurezza, in quanto la deliberazione è priva di ogni riferimento normativo e dati tecnici, sarebbe stato opportuno, così come prevede la legge, rilasciare la concessione dopo attente valutazioni e parere favorevole preventivo da parte dell’ARPA Puglia e/o in subordine dalla PMP (presidi multinazionali di prevenzione delle unità sanitarie locali territorialmente competente), in applicazione alle leggi di seguito precisate:
1) per la concessione di una antenna di telefonia, si rende necessario un regolamento, adottato ai sensi dell’art.-comma 6 - legge 22.2.2001 n.36 (legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ecc.), così espone: “6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Data l’importanza della materia, l’approvazione di un regolamento è necessario per disciplinare la concessione anche per eventuali danni a persone e cose.
2) Legge Regione Puglia n.17 del 30.11.2000, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativa in materia di tutela ambientale;
3) Deliberazione della Giunta Regione Puglia 20.2.2001, n.146 riguardante l’atto di indirizzo per l’installazione delle stazioni radio base per TELEFONIA MOBILE;
4) Legge Regione Puglia n.5 dell’8.3.2002, artt. 6 e 8, prevede che prima dell’autorizzazione all’installazione è necessario che l’interessato presenti la D.I.A. (Dichiarazione inizio attività) al Comune, corredata dal parere dell’ARPA (Legge Regione Puglia n.6 del 22.1.1999) o, in assenza, del PMP (presidi multinazionali di prevenzione delle unità sanitarie locali territorialmente competente);
5) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, il quale fissa i limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati;
6) Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259, riguardante il codice delle comunicazioni elettroniche;
7) Regolamento della Regione Puglia 19 giugno 2006, n.7, per l’applicazione della L.R. 8.3.2002 n.5, recante le norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi.
Resta fermo che il Comune non può vietare l’installazione di antenne e/o rinnovo della concessione in questione, purché la stessa sia subordinata all’ottenimento del parere favorevole dell’ARPA PUGLIA e/o della PMP. L’autorizzazione è agli atti? In mancanza di questo parere la concessione è legittima?
La legalità è un valore se si rispettano le regole.
Vi sono Comuni che incassano cifre ben superiori a quella che percepirà il Comune di Margherita di Savoia e per un periodo molto inferiore, novennale e non trentennale, tanto da consentire sempre una nuova trattativa.
In considerazione dello sconto, l’amministrazione-benefattrice ha dimenticato che il nostro comune è sotto osservazione contabile da parte della Corte dei Conti e della Procura Generale Regione Puglia? I motivi di recepire le lamentele della multinazionale? Forse sono basati solo sul fatto che sarebbe andata via? O cosa?
Vi siete resi conto che il lungo periodo della costituzione-concessione preclude, certamente, la gestione di tale costituzione delle future amministrazioni? Come mai non è allegato uno schema di contratto? Come mai il canone non è soggetto a rivalutazione ISTAT come prevede la legge? Quali sono le responsabilità della WIND TRE SPA e quelle del Comune? Da quale scritto si evince? Come mai…?
Il sindaco dovrebbe essere il primo tutore delle norme sulla trasparenza, partecipazione e condivisione della cittadinanza su scelte così importanti per il futuro di tutta la comunità.
Noi certamente non difendiamo gli evasori di qualsiasi categoria, in quanto chi non paga le tasse e chi commercia abusivamente sfrutta servizi che altri pagano e questo per una società civile è indecente, ma difendiamo gli onesti cittadini. Per noi i figliastri non esistono, solo figli! In merito l’art.15 ter del D.L. 30.4.2019 n.34, convertito in legge 28.6.2019 n.58, riportato nel comunicato stampa della (dis)amministrazione, o chi scrive per lei, così dispone: “Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, omissis concernenti attività commerciali o produttive POSSONO DISPORRE (QUINDI NON DEVONO), CON NORMA REGOLAMENTARE, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”.
Giova ricordare che un emendamento presentato alla Commissione Finanze della Camera, presentata dal leghista Alberto Gusmeroli, al decreto fiscale 124/2019, la stessa ha previsto il ravvedimento operoso per i tributi locali e di seguito al recepimento; infatti, nel decreto fiscale, per la parte attinente gli enti locali, ha introdotto l’art.10-bis “estensione del ravvedimento operoso a tutti i tributi regionali e locali”. Quindi il Consiglio comunale doveva disporre diversamente attendendo l’approvazione definitiva della nuova legge del bilancio statale da parte del Parlamento che porterà, come evidenziato, novità per la riscossione di tributi locali non riscossi.
Forse ha ragione la (dis)amministrazione sinistrosa-disastrosa, i commercianti locali non sono e non fanno parte di una multinazionale, sono parte del popolo, quindi, comprensione per il lamento della multinazionale e disinteresse al pianto di una categoria quale parte del popolo. Scarsa comprensione alle difficoltà di mercato e scarsa comprensione a comprendere i disagi dei commercianti, in quanto con la effettiva e dilagante crisi di mercato è a rischio il futuro delle loro attività commerciali e quindi delle loro famiglie. Infatti, si parla di una chiusura a fine anno di circa una decina di attività nel nostro Comune. Questa non è demagogia è un enorme dispiacere in quanto significa un impoverimento di tutta la comunità oltre a gravi disagi per i rispettivi nuclei familiari.
Sindaco, in democrazia il popolo ha il diritto di veder trasformare il suo voto in scelte efficienti per assicurare ai propri figli un futuro migliore e gli amministratori che ricevono l’indennità di carica, giustamente dovuta per legge, devono amministrare con obbligo, per dovere, conoscenza e buon senso verso tutto la comunità; infatti, l’indennità non può essere un bonus eventualmente anche per lo scarso impegno amministrativo.
Forse siete paralizzati da promesse fatte e che non riuscirete a mantenere? Nei comizi vi stracciavate le vesti a difesa del popolo. Di quale popolo? Siete interessati a conoscere e ascoltare i lamenti delle famiglie visto che, per quest’anno, si parla di circa oltre 200 emigrati? Amministrare un popolo non è solo partecipare per la propria visibilità al taglio di torte, nastri, nastrini e manifestazioni di ogni genere e con il supporto del sollevatore di nastri, nastrini e forbice.
Non siate sordi alle urgenze e ai lamenti del popolo. Il potere si esercita con l’umiltà e la saggezza e non bisogna esercitarlo con la spada e la croce, non mettete paletti a chi fatica dalla mattina alla sera, piuttosto che trovare delle soluzioni.
Ai comizi vi siete presentati come rivoluzionari, per una migliore gestione della Città e per la risoluzione dei suoi problemi.
Un generale sovietico sconosciuto diceva che “le rivoluzioni le studiano i geni, la combattono i fanatici e ne godono gli incapaci”.
La gran parte della cittadinanza sta perdendo la serenità, perché seriamente preoccupata per il futuro dei suoi figli e anche del proprio, ci sarebbero elementi per dichiarare la sfiducia al sindaco e alla sua amministrazione in considerazione, anche, degli ultimi atti assunti, come da quelli trattati in questo articolo, come la mancanza di pareri, la “permuta”, rinnovi, ecc., che giustificano fortemente una tale richiesta per le dimissioni di questa amministrazione che sembra incapace di amministrare una collettività, difendere gli interessi della stessa e chiedere scusa a chi l’ha votata, tanto per “MANIFESTA INCAPACITÀ” AMMINISTRATIVA! BOCCIATI E SENZA RIPETIZIONE!
Luigi Einaudi, economista e secondo Presidente della Repubblica Italiana, un Grande della storia italiana come uno tra i massimi esempi di buongoverno, soleva dire “conoscere per deliberare”. Purtroppo, una lezione facilmente dimenticata.»
Comunicato stampa CENTRODESTRA MARGHERITA